Articolo 2.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo).

        1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione è autorizzata la spesa di euro 17.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.